La recente vicenda dei video richiesti ai professionisti asseveratori per il “Superbonus 110%” ha riproposto ancora una volta all’attenzione il tema del contenuto degli incarichi professionali, del significato delle attestazioni e asseverazioni e più in generale del ruolo dei professionisti ingegneri nel processo edilizio.

Molti soggetti anche istituzionali sono già intervenuti con parole molto chiare, che questo Ordine condivide e fa proprie (vedasi link a piè di pagina).
Però da questa vicenda e dal fortissimo dibattito che è sorto emergono ben precise questioni, sulle quali riteniamo di dover ribadire ancora una volta la posizione di questo Ordine a tutela dei suoi iscritti, della nostra professione e di tutta la collettività.

Una questione riguarda la necessità di rimanere nei confini dell’incarico professionale e non chiedere ai professionisti di aggiungere, a prestazione in corso e magari quasi ultimata, attività ulteriori e diverse da quelle oggetto di incarico.

Una seconda questione, collegata alla prima, riguarda gli incarichi nei quali al professionista è chiesto di svolgere un ruolo ben definito, dove oggetto, forme e finalità sono stabiliti dal legislatore e dove il professionista assume per legge ben precise responsabilità. Nell’asseverazione “Superbonus” (come per gli innumerevoli casi in cui viene chiesto al professionista di dichiarare), all’ingegnere viene chiesto di attestare delle circostanze, e gli viene chiesto proprio perché è un professionista, cioè un soggetto in possesso di requisiti, formali e sostanziali, a garanzia della funzione che gli viene attribuita.
La tutela del committente, dell’interesse pubblico, e anche dello stesso professionista, che è stato uno degli argomenti sollevati nella vicenda dei video, non è a rischio e non necessita di ulteriori aiuti; la tutela è assicurata proprio dalla legge, nel momento in cui attribuisce al professionista quel ruolo e quella funzione; ed è assicurata al committente, il quale può scegliere tra una vasta platea di professionisti abilitati e competenti per svolgere quel ruolo.
Una terza questione, anch’essa collegata alle precedenti, riguarda la necessità che non solo il contenuto, ma anche le modalità di esecuzione della prestazione rimangano quelle che la legge prescrive.
Le sfide dell’innovazione tecnologica non spaventano gli ingegneri, che anzi sono sempre stati i primi a recepire nuove metodologie e nuovi strumenti; ma anche l’innovazione (e il modo in cui applicarla) non può che essere il risultato di una valutazione e di una scelta supportata dal contesto normativo e condivisa con il Committente, non una imposizione unilaterale perdipiù magari in corso d’opera.
Quanto imposto da Deloitte a titolo di ulteriore verifica ed accertamento della regolarità formale della procedura Superbonus, in maniera del tutto arbitraria e condizionante al completamento della documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione del raggiungimento della quota del 30% del SAL al 30/09/2022, è del tutto estraneo alle normative vigenti che regolano l’insieme degli adempimenti previsti dalle attività proprie delle Professioni Tecniche, sia dal punto di vista operativo che da quello etico.
Non si comprende quindi l’utilità di introdurre nel già complesso panorama normativo di riferimento, ulteriori adempimenti privi di qualsiasi riferimento alla legge vigente, che non fanno che ridondare, inutilmente, aspetti già sottoscritti dai professionisti nei modi previsti dalla legge.
C’è un aspetto di fondo che questo Ordine ritiene necessario ribadire: è lo Stato che crede negli ingegneri e nei professionisti, e che li investe di ruoli tanto importanti proprio per quello che sono e che rappresentano.

Non va inoltre trascurata l’ipotesi di culpa in eligendo, per chi affida l’incarico di controllo.

L’asseveratore, in quanto tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, attesta:
1. l’idoneità dei requisiti del progetto: e cioè, tra l’altro il rispetto del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2021), del regolamento edilizio, delle norme sull’efficienza energetica D.Lgs 192/05 e delle altre innumerevoli disposizioni in base alla fattispecie (sicurezza degli impianti DM 37/08, norme di prevenzione incendi DPR 151/11, salute e sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08, norme sul superamento delle barriere architettoniche, ecc. ecc.). 
2. l’effettiva realizzazione dei lavori in conformità al progetto e alla regola dell’arte;
3. la congruità dei prezzi secondo i criteri previsti (Prezziari DEI o regionali e decreto sui costi massimi specifici.

Premesso quanto sopra può un video di 5 minuti costituire una valida prova di controllo?

 

Circolare CNI 548 del 20/09/2022

Circolare CNI 959 del 6/10/2022

Presa di posizione RPT del 20/09/2022

Comunicato Stampa RPTdel 5/10/2022

Comunicato Facebook Ordine Architetti di Padova

Diffida a Deloitte dell’Ordine Architetti di Padova

Diffida a Poste Italiane dell’Ordine Architetti di Padova