L’Ordine Professionale degli Ingegneri è un Ente Pubblico, territoriale, non economico posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia” che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. L’Ordine Provinciale viene istituito con Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “E’ istituito l’ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’albo in ogni provincia”.Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”.

In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del R.D. 2145/1927, ingegneri ed architetti vengono ripartiti in albi distinti.

L’Ordine provinciale degli Ingegneri è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti e dotato di una struttura organizzativa in grado di svolgere diverse funzioni. Il principale compito istituzionale dell’Ordine è l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale, che consiste nell’elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di ingegnere.Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.

All’interno dell’albo provinciale che, nella sua struttura risulta unico, l’art. 11 del D.P.R. dell’ 11/07/1980 n. 382, ha previsto, l’individuazione di una sezione intitolata “Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno”.

Successivamente all’emanazione del 2001 DPR 328 ordinamenti professionali, distinguendo gli ingegneri abilitati prima da quelli abilitati successivamente al 2 settembre 2001, vengono istituite la Sezione A e la Sezione B, rispettivamente riservate agli ingegneri in possesso di laurea quinquennale (Sezione A) e agli ingegneri iunior in possesso di laurea triennale (Sezione B).

Ciascuna Sezione è stata a sua volta ripartita in tre settori:

  • Settore 1 – Civile e ambientale;
  • Settore 2 – Industriale;
  • Settore 3 – Dell’informazione.

Funzioni dell’Ordine

L’Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile. Oltre alla tenuta dell’Albo l’Ordine provvede a:

  • Regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all’albo, nell’esercizio della loro professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
  • Esprimere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere;
  • Esprimere giudizi nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • Tutelare gli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l’affidamento di incarichi professionali;
  • Garantire il cittadino e la collettività in merito alla professionalità e competenza dei professionisti che svolgono attività riservate nel campo dell’ingegneria;
  • Designare iscritti all’albo in rappresentanza dell’Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
  • Svolgere attività informative e formative, culturali e assistenziali, per la crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera;
  • Designare le candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione;
  • Organizzare Commissioni e Gruppi di lavoro tematici per settori di particolare interesse;
  • Costituire punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.

Organi Istituzionali

Gli organi istituzionali dell’Ordine sono:

  • Il Consiglio dell’Ordine, costituito da 15 Consiglieri. I Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Vice Presidenti ;
  • L’Assemblea degli iscritti , convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, che si riunisce due volte all’anno, in adunanza ordinaria, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno successivo o, in adunanza straordinaria, su convocazione del Consiglio o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all’Albo. Ogni quattro anni viene indetta l’Assemblea generale degli iscritti per il rinnovo del Consiglio attraverso elezione.

Riforma Ordinamento Professionale

Con il DPR 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, in vigore dal 15 agosto 2012, sono stati integrati o ridefiniti alcuni compiti degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale Ingegneri, in particolare, per gli aspetti principali:

  • Nasce l’Albo Unico Nazionale e l’annotazione dei provvedimenti disciplinari;
  • Viene introdotta la Assicurazione RC professionale obbligatoria secondo cui “il professionista è tenuto a stipulare, (…) idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, (…). Il professionista deve rendere noti al cliente(…) gli estremi della polizza professionale (…) …la violazione (…) costituisce illecito disciplinare.”;
  • Viene introdotto l’obbligo di Formazione Continua per gli iscritti, secondo cui, “… al fine di garantire la qualità della prestazione professionale (…) ogni professionista ha l’obbligo di curare il (…) costante aggiornamento della propria competenza professionale (…). la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare …”;
  • Viene stabilito che i corsi di formazione e aggiornamento potranno essere tenuti dagli Ordini degli Ingegneri, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal CNI che potrà anche stipulare con le Università convenzioni che prevedano regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
  • Vengono istituiti i Consigli di Disciplina Territoriali, i cui membri saranno nominati dal Presidente del Tribunale su elenco proposto degli Ordini;
  • Viene introdotto il Nuovo Codice Deontologico;
  • Viene regolamentata l’istituzione delle società tra professionisti;
  • Viene pubblicato il Decreto Corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura.