CODICE DI PREVENZIONE INCENDI OBBLIGATORIO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE E NON NORMATE   

Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M.03/08/15) diventerà obbligatorio per 42 attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali non esiste una Regola Tecnica Verticale, mentre per le attuali RTV del Codice (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive (tuttora valide). Per maggiori informazioni…