Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M.03/08/15) diventerà obbligatorio per 42 attività soggette, comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali non esiste una Regola Tecnica Verticale, mentre per le attuali RTV del Codice (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive (tuttora valide).
Per maggiori informazioni si rimanda alla  Circolare 361 del CNI

ALLEGATO alla Circolare 361 del CNI – Nota sintesi eliminazione doppio binario