Category: PROFESSIONALI

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera?

L’essere iscritti alla sezione B, quindi con laurea triennale, crea impedimenti per la nomina di collaudatore (ovviamente per opere di portata modesta… qualche capannone in acciaio, tettoie, edifici residenziali a 2 piani fuori terra, ecc…).

Il comma 3 dell’art. 46 del DPR 328/2001 così recita:
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) per il se􀀁ore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, s􀀂ma e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore “ingegneria industriale”:……..

Resta il fatto che quello che non è identificato da nessuna parte è che cosa si intenda per “costruzioni semplici”.
Risulta perciò che sta nella discrezione e nel buon senso del professionista la definizione delle caratteristiche peculiari del manufatto di cui si parla, per poterlo definire “semplice” o “non semplice”.

E tutto ciò, si raccomanda, tanto per il rispetto dell’etica professionale, quanto per le responsabilità che si assumono con la prestazione che si svolge, in proiezione degli effetti che la certificazione produce dal momento in cui è emessa e nel corso della vita del fabbricato.