In data 30.4.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 del 29 aprile 2024 che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 – “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il Legislatore ha voluto apportare alcune rilevanti modifiche alla disciplina dell’appalto e del distacco contenuta, rispettivamente, negli articoli 29 e 30 del D. Lgs. n. 276 del 10.9.2003, nonché alla corrispondente disciplina delle sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo D. Lgs. n. 276/2023.
Fra le modifiche più importanti vi sono senz’altro quelle che riguardano il regime sanzionatorio in caso di illiceità degli appalti e dei distacchi.
Prima del 2.3.2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024) in caso di appalto e di distacco privi dei requisiti di legge era prevista l’applicazione delle sole sanzioni amministrative. L’art. 1 del D. Lgs. n. 8 del 15.1.2016 aveva infatti depenalizzato una serie di reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) e nella depenalizzazione era stata ricompresa anche la fattispecie di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 276/2003 che punisce (ora come allora) l’utilizzo dell’appalto e del distacco in difetto dei presupposti di legge. 

Il D.L. n. 19/2024 ha reintrodotto le sanzioni penali ed inasprito le pene pecuniarie; in particolare:

✔ ha modificato l’art. 18 comma 5-bis del D. Lgs. n. 276/03 che ora prevede “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”;
✔ ha introdotto una nuova disposizione (il comma 5-ter dell’art. 18) che prevede una sanzione più severa (arresto fino a tre mesi e ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione) quando “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”;
✔ ha previsto un ulteriore aumento del venti per cento delle sanzioni qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
La nuova normativa ha poi modificato la disciplina del contratto di appalto sotto il profilo sostanziale, introducendo l’obbligo di applicare al personale impiegato nell’appalto (e nel subappalto) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e nella zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. La disposizione ha ricadute anche per i committenti atteso che, in ragione della responsabilità solidale con appaltatori e subappaltatori, potranno essere rivolte anche nei loro confronti le conseguenti, eventuali, rivendicazioni per differenze retributive dei lavoratori impiegati nell’appalto.

 

Tutte le novità previste dal D.L. n. 19/2024 sono visionabili al seguente link OBBLIGHI-E-SANZIONI-IN-MATERIA-DI-APPALTO-E-DISTACCO-TUTTE-LE-NOVITA-DEL-D.L.-N.-19-2024.pdf (ordineingegneri.it)