Il CNI ha trasmesso con la circolare CNI n. 146 del 14/03/2024, la deliberazione n.41/2024/PAR del 21/02/2024 della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, contenente importanti principi in tema di modalità di calcolo dei compensi per le attività di supporto al RUP, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (in allegato).

Il tema è quello del coordinamento e del raffronto tra le disposizioni introdotte dalla legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49) e le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nasce da una richiesta di parere formulata dal Comune di Bisenti (TE), a proposito dei criteri di calcolo del compenso spettante nell’ipotesi di incarico di supporto al RUP ad un libero-professionista esterno.

In particolare, il Comune domandava se, nel caso di affidamento dell’incarico di supporto al RUP ad un professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle previsioni dell’art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023 (1 per cento dell’importo posto a base di gara), oppure se – nel rispetto del principio dell’equo compenso – “deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016”.

Ebbene, a parere della Corte dei Conti, il limite delle risorse “non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara”, destinabili al conferimento di incarichi esterni, vale solamente per l’ipotesi prevista dagli artt.15, comma 6, e 3 dell’Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, dato che l’altra fattispecie (l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’, di cui al più volte citato art.2, comma 3, dell’Allegato I.2 d.lgs. n.36/2023) non appare configurabile “come species di tale genus”.

Sulla scia di un precedente pronunciamento di ANAC , dunque, secondo la Corte dei Conti, la fattispecie della esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’ è da configurare quale appalto di servizi e – “anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione” – deve essere qualificata come attività in proprio, necessitando non solo di specifiche competenze professionali, ma anche di una adeguata organizzazione, con assunzione del rischio a proprio carico.

Per questa ragione, l’individuazione dei relativi compensi – prosegue la Corte dei Conti – a seconda della tipologia di incarico da conferire, “dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il DM 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.”.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della deliberazione n.41/2024/PAR allegata.