Category: LEGALI

Attualmente sono dipendente di una azienda con il ruolo di Project Manager e ho anche la mia partita IVA aperta come professionista.
L’azienda della quale sono anche dipendente sta realizzando dei lavori utilizzando il Superbonus 110% e mi chiede di poter asseverare le pratiche.
Premesso che:
L’attività di asseverazione non è oggetto del mio contratto con l’azienda e quindi farei una fattura ad hoc per le prestazioni legate al superbonus extra contrattuali
L’incarico mi verrà conferito dal cliente direttamente e non dall’azienda della quale sono dipendente
L’azienda pagherà in maniera trasparente le mie competenze (come da contratto con cliente)
Non sono richiesti requisiti di terzietà per l’asseverazione di questo tipo di pratiche (compresi gli APE convenzionali)

 

Il quesito richiede di valutare nel merito una situazione di cui non si conoscono gli elementi se non in linea di massima.
Tanto premesso, il quesito di per sè manifesta una certa consapevolezza, in capo al richiedente, della criticità del ruolo riferito; criticità che a quanto si legge sarebbe stata ritenuta, quantomeno in termini dubitativi, anche in sede di visto di conformità.
Le circostanze esposte circa la natura autonoma della prestazione resa sono oggettive, ma indubbiamente valorizzano il profilo formale più che quello sostanziale.
Dal punto di vista sostanziale, infatti, la esistenza di un conflitto anche solo potenziale tra l’asseveratore e la società di cui egli è dipendente è innegabile.
Nè viene precisato se il ruolo di Project Manager aziendale sia tale da escludere qualsiasi collegamento anche soltanto indiretto del soggetto asseveratore con le attività di cui egli è chiamato a compiere la valutazione.
Se si ritiene di valorizzare esclusivamente il dato formale rappresentato dalla inesistenza di un divieto normativo all’assunzione dell’incarico, si procederà nello stesso (con ciò implicitamente escludendo che il legislatore abbia attribuito all’asseveratore un ruolo terzo per definizione).
Naturalmente, il legame così stretto tra asseveratore e (indirettamente) asseverato espone tutte le parti – committente compreso – ad un rischio significativo in relazione a qualsiasi elemento che, in sede di verifica futura, possa essere motivo di dubbio da parte dell’Amministrazione. Sarà infatti più difficile, in presenza di un legame così stretto, l’esistenza della buona fede o dell’errore; ciò a maggior ragione considerando il rigore della disciplina sanzionatoria introdotta.