Il CNI ha trasmesso con Circolare CNI n. 417 del 07/05/2026, la risposta pervenuta dalla Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti in seguito alla nota inviata dal Consiglio Nazionale di richiesta di ritiro e riesame, in materia di onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi, della quale di seguito riportiamo considerazioni del Consiglio Nazionale Ingegneri
A seguito della pubblicazione del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025 e dell’allarme che i suoi contenuti avevano suscitato tra gli operatori e i professionisti del settore – il Consiglio Nazionale si era prontamente attivato presso le Autorità ministeriali, sollecitando il ritiro del pronunciamento o un chiarimento interpretativo, dato che l’interpretazione ivi sostenuta appariva in contrasto con le previsioni del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
La nota del Consiglio Nazionale datata 4 agosto 2025 terminava, quindi, con l’invito al Ministero “a rettificare l’interpretazione resa dal Servizio Supporto Giuridico nel parere n.3520/2025, attraverso il ritiro/ la riformulazione del parere in questione, fornendo un chiarimento conforme alla normativa vigente e ai decreti ministeriali in materia di compensi tecnici, ovvero ribadendo che la revisione prezzi, comportando un aumento del consuntivo lordo dell’opera, legittima
l’aggiornamento del compenso del Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 17 giugno 2016.” (v. allegati).
Adesso – con la nota a firma del Direttore Generale datata 8 aprile 2026 (prot. CNI n.3692/2026) – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce e delimita l’ambito applicativo del parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3 giugno 2025.
Il tutto attraverso una importante distinzione.
Da un lato, il Ministero conferma i contenuti del parere del Servizio Supporto Giuridico n.3520, affermando che – in base alla normativa vigente – la contabilizzazione conseguente all’adeguamento dei prezzi costituisce già parte integrante delle funzioni del direttore dei lavori e non va remunerata a parte, come attività supplementare.
Diverso è il discorso per quanto concerne l’ipotesi in cui “l’incarico di direttore dei lavori non sia svolto da personale della stazione appaltante, ma sia affidato a
professionisti esterni.”.
In questa fattispecie – afferma la Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – deve applicarsi “la distinta disciplina di cui all’art.41 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023), come modificato dal d.lgs. n.209/2024.”.
Di conseguenza, i compensi professionali debbono essere determinati applicando i parametri fissati dal Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, richiamato dall’Allegato I.13 al Codice.
Non solo.
La replica ministeriale richiama espressamente la legge 21 aprile 2023 n.492 e la necessità di rispettare il principio dell’equo compenso.
Ne deriva – prosegue il Ministero – che “i corrispettivi non possono essere assoggettati a ribassi tali da compromettere l’equità del compenso determinato sulla base dei parametri ministeriali.” (ivi).
Per giungere a tale conclusione la nota ministeriale valorizza anche il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 – menzionato dal Consiglio Nazionale nella propria richiesta di rettifica – secondo cui le prestazioni al di fuori dell’originaria convenzione devono costituire oggetto di autonoma considerazione e quindi portare all’erogazione di un corrispondente compenso.
Le conclusioni della nota prot. n.6587 del 8/04/2026 sono di grande rilievo, oltre che di sicuro impatto per tutti i liberi-professionisti che verranno in contatto con la Pubblica Amministrazione.
In essa si trova affermato, infatti, che dalla complessiva ricostruzione operata si desume il principio secondo cui, qualora la stazione appaltante richieda al professionista incaricato l’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, tali prestazioni debbano essere autonomamente remunerate, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni.”.
La soluzione diverge, pertanto, a seconda che la direzione lavori venga svolta dagli Uffici tecnici della Stazione appaltante, piuttosto che da professionisti esterni.
Nel merito, il Consiglio Nazionale si era già espresso sulla questione, tramite la circolare CNI 18/11/2022 n.9733 (“Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre
2022 – Modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – corrispettivi professionali dovuti a seguito dell’aggiornamento prezzi”).
Al fine di una maggiore e completa chiarezza, si precisa che le prestazioni ulteriori possono essere legittimamente richieste in corso di esecuzione del contratto, nei limiti in cui derivino da aggiornamenti del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che intervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattualmente pattuiti. In questi casi, esse devono essere considerate attività aggiuntive e, come tali, devono essere adeguatamente remunerate, in misura proporzionata alle ulteriori attività effettivamente svolte.
In particolare, rientrano tra le attività suscettibili di revisione del corrispettivo quelle relative a:
• progettazione (computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, eventuali analisi prezzi, quadro dell’opera e schema di contratto);
• direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione;
• contabilità dei lavori, sia a misura sia a corpo, inclusi gli incrementi derivanti dalle variazioni dei prezzi unitari;
• attività progettuali intervenute in corso d’opera a seguito degli aggiornamenti dei prezzi;
• attività legate ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere;
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Nello specifico della Direzione dei lavori, nelle attività connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota QcI07 “Variante della quantità del progetto in corso d’opera”, considerando l’importo derivante dall’adeguamento dei prezzi.
Per tutte le attività riferibili alla esecuzione dei lavori, identificate con le aliquote QcI, il corrispettivo dovuto andrà calcolato sul consuntivo lordo dei lavori, comprensivo degli incrementi dovuti all’adeguamento dei prezzi.
Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e condivisione per tale fondamentale presa di posizione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sarà sicuramente di beneficio per tutti i professionisti, le imprese e gli operatori del settore dei contratti pubblici.
Ad avviso del CNI il principio affermato nella nota ministeriale possiede una valenza che va al di là dello specifico segmento di attività oggetto del chiarimento (l’incidenza dell’attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori), per abbracciare tutte le ipotesi in cui si trovano di fronte prestazioni tecniche afferenti al sistema degli appalti pubblici e Pubbliche Amministrazioni tenute a versare l’onorario al professionista incaricato.
Il pronunciamento in questione ha contribuito a sciogliere una delicata incertezza interpretativa, nella direzione dell’accoglimento delle rivendicazioni dei professionisti per il riconoscimento economico del lavoro prestato.
Il chiaro richiamo alla legge sull’equo compenso e al principio di corrispettività delle prestazioni, ivi contenuto, – dopo anni di battaglie sul tema – induce a guardare con maggiore ottimismo al futuro e a proseguire nell’azione di difesa della Professione, a tutti i livelli.
CIRC CNI 417-Prot CNI 4889U-07.05.26-REVISIONE PREZZI DL_quesito CNI
CIRC CNI 417-Prot CNI 4889U-07.05.26-REVISIONE PREZZI DL_risposta e chiarimenti
CIRC CNI 417-Prot CNI 4889U-07.05.26-REVISIONE PREZZI DL_considerazioni CNI

