Il CNI ha comunicato con circolare n. 958 del 06/10/2022 che lo scorso 7 settembre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta per la seconda volta, nell’arco di due mesi, in ordine ad una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del CNI, coordinato dal Consigliere Michele Lapenna.
Con Circolare CNI n. 927/XIX Sess./2022, veniva comunicato che nel mese di luglio, con Atto del Presidente n. 61626, l’Autorità aveva condiviso integralmente le eccezioni del Consiglio Nazionale in ordine all’obbligo per le stazioni appaltanti di allegare il calcolo del corrispettivo formulato sulla base del decreto parametri e alla necessità che, in caso di omissione di uno o più livelli di progettazione, ai fini della determinazione del corrispettivo, si devono computare anche le aliquote relative alle prestazioni del livello omesso.
Lo scorso 7 settembre, con Atto del Presidente 72527, l’ANAC – facendo proprie ancora una volta le argomentazioni del CNI – ha ingiunto l’Istituto Case Popolari della Provincia di Siracusa a conformarsi ai principi riportati in calce.
Segnatamente, la stazione appaltante aveva pubblicato una manifestazione di interesse per la selezione di operatori da invitare a procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e redazione del p.s.c. inerenti i lavori di ristrutturazione di due edifici, ubicati in due luoghi distinti, aventi caratteristiche e destinazioni d’uso distinte. La mancata divisione in lotti dei due edifici, unitamente alla mancata allegazione nella fase preliminare di gara della determinazione del calcolo del compenso per il progettista ha indotto il CNI ad effettuare una segnalazione all’ANAC che ribadito i seguenti principi:
1) a fronte dell’autonoma ed indipendente funzionalità e fruibilità dei due edifici, questi avrebbero dovuto costituire oggetto di due diversi appalti da aggiudicare con separate ed autonome procedure, delineando dei lotti funzionali ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. qq) e 51, D.Lgs. 50/2016 e favorendo la partecipazione di piccole e medie imprese alle distinte procedure di gara;
2) l’obbligo delle stazioni appaltanti di utilizzare il decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 per il calcolo del corrispettivo degli importi da porre a base di gara – sancito all’art. 24, co. 8, D.Lgs. 50/2016 – rappresenta un diretto corollario del principio di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, oltre che del principio dell’equo compenso.

Fasc. Anac n. 1363/2022