Il CNI ha trasmesso con Circolare n. 102 del 7/11/2023, il proprio parere del 11/10/2023 con allegata la delibera ANAC 5 aprile 2022 n.181, in merito al Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze – DM 8 gennaio 2018 – conseguenze in tema di competenze professionali – competenze degli Ingegneri iuniores. 

La tematica delle conseguenze derivanti dall’approvazione, a livello europeo, del Quadro nazionale delle qualificazioni e, a livello nazionale, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2018 (“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13”) sul sistema delle competenze professionali è stata approfondita dal Consiglio Nazionale, per replicare a coloro che sostengono che l’EQF (European Qualification Framework) e il QNQ abbiano inciso sulla individuazione delle attività professionali che formano oggetto della Professione di Ingegnere.

Anticipandone i contenuti, viene segnalato che – a parere del Consiglio Nazionale, in base ai dati ed agli elementi a disposizione – la conclusione dell’indagine operata spinge nella direzione per cui il sistema delle competenze professionali dell’Ingegnere in generale, e dell’Ingegnere iunior in particolare, non è stato modificato per effetto della introduzione nell’ordinamento di tali normative, di derivazione sovranazionale.

Questo perché l’analisi della concreta disciplina mostra come il Quadro nazionale delle qualificazioni-QNQ e il successivo DM 8 gennaio 2018 mirano a comparare e raffrontare i titoli di studio e di formazione professionale italiani al quadro europeo, per favorirne la spendibilità delle diverse qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità CONSIGLIO NAZIONALE.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella delibera 5 aprile 2022 n.181, ha sostenuto che il sopraggiungere del Decreto ministeriale 8 gennaio 2018 non ha modificato il perimetro delle attività consentite agli iscritti alla sezione A e alla sezione B dell’albo degli Ingegneri, ai sensi del DPR n.328/2001.
Ne risulta confermato e comprovato che, per la Professione di Ingegnere, gli unici riferimenti normativi atti a delineare i settori di attività restano quelli costituiti, sul piano generale, dagli articoli 51 e 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 e dall’art.46 del DPR 5 giugno 2001 n.328.

ANAC DELIBERA N. 181

CIRC CNI 102-Parere CNI