Il CNI ha trasmesso con Circolare n. 357 del 12/11/2025 il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico, relativo all’incompatibilità tra collaudatore statico e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico (Quesito n. 3687 del 02/10/2025).
Si tratta di un tema di particolare interesse per la nostra Categoria, poiché coinvolge la corretta interpretazione delle norme che regolano i requisiti di indipendenza e imparzialità del collaudatore.
Il quesito sottoposto al Ministero chiedeva di chiarire se un Professionista che abbia svolto l’incarico di CSE in un determinato appalto possa successivamente essere nominato collaudatore statico sulla stessa opera, anche nel caso in cui non abbia ricoperto altri ruoli tecnici, come quello di progettista o di direttore dei lavori.
Nel proprio riscontro, il Ministero ha ricostruito l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le disposizioni dell’articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n.1086 –rubricata “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” – trovino oggi corrispondenza nell’articolo 116, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Quest’ultima disposizione, riprendendo una linea di continuità con la normativa previgente, stabilisce che non possono svolgere l’incarico di collaudatore coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad attività di progettazione, direzione, approvazione, autorizzazione, controllo o vigilanza sul contratto da collaudare.
Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 924 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.
In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore.
Il Ministero ha inoltre chiarito che, nei casi in cui il CSE coincida con il Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è da considerarsi assoluta. Qualora invece il CSE sia un soggetto distinto dal Direttore dei Lavori e operi in piena autonomia, la stazione appaltante dovrà valutare in concreto se l’attività svolta possa configurare un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 16, comma 45, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale valutazione dovrà tenere conto della natura effettiva dei compiti svolti e della loro incidenza sul controllo dell’opera oggetto di collaudo.
Il contenuto di questo parere, invitando, inoltre, a prestare particolare attenzione anche ai casi in cui l’incompatibilità non sia espressamente prevista in modo sistematico, come nel rapporto tra l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quello di collaudatore statico, per i quali è richiesta una valutazione puntuale delle condizioni di indipendenza e terzietà del professionista.
Analoghe considerazioni possono valere, in via prudenziale, anche per altri incarichi tecnici che comportino un controllo diretto sulle opere, come ad esempio la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), nei confronti dei quali è comunque opportuno evitare sovrapposizioni con l’attività di collaudo.

