Iscrizione e programma definitivo al link http://fip.kademy.it/course/5ce40b3d8ac312001fc3ed4a (aggiornamento 21/5/2019)

 

(Pubblicato il 20/5/2019)

Tenuto conto degli scopi dichiarati della legge e del suo legame con la precedente disciplina, quantomeno in termini di derivazione originaria di alcuni istituti, ma anche della rottura innovativa del testo rispetto agli schemi precedenti per i quali gli operatori hanno sviluppato una conoscenza abitudinaria, la prima relazione avrà ad oggetto specificamente l’analisi del confronto fra il Vecchio ed il Nuovo “Piano Casa”. Ciò al fine di dare evidenza del passaggio dal precedente regime straordinario del piano casa al nuovo regime ordinario e di avvertire gli operatori delle differenze della nuova disciplina, la quale – seppur richiama nominativamente alcuni istituti – ne modifica sostanzialmente i contenuti. Per tale ragione lo scopo dell’illustrazione è volta ad evitare che gli operatori cadano in errori applicativi, indotti da una sorta di “falso alterato” rappresentato dall’utilizzo di una terminologia consuetudinaria che viene però applicata ad una disciplina sostanzialmente mutata.

La seconda relazione avrà ad oggetto specifico la rappresentazione delle nuove possibilità applicative fornite dalla nuova disciplina con riferimento alle possibilità di ampliamento dell’esistente, con puntuale analisi dei presupposti applicativi per quali gli operatori devono sviluppare una nuova abitudine.

La terza relazione affronterà il nuovo istituto del credito edilizio “da rinaturalizzazione”, che il legislatore già dalla legge sul contenimento del consumo del suolo ha introdotto, in aggiunta al così detto credito edilizio “compensativo”. Di tale credito edilizio da rinaturalizzazione la nuova legge inizia a tratteggiare le prime indicazioni applicative, ancorché non definitive, delle quali deve essere tenuto conto al fine di imparare a conoscere l’istituto.

La relazione tecnica di chiusura affronterà l’altro elemento di novità rappresentato dal criterio del pregio architettonico, che diventa un elemento positivizzato e quindi normato di valutazione dell’intervento edilizio, in applicazione dei rinnovati ed ampliati criteri informatori della legge che espressamente lo comprendono