L’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha comunicato che in caso di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici da realizzare all’interno del territorio dell’ente parco non ricadenti in Rete Natura 2000, per cui non è previsto il rilascio da parte del Comune di pareri edilizi e che rientrano nelle fattispecie di cui al DPR 31/2017, Allegato A – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica – punto A.6 “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;”, non necessita il rilascio da parte di questo Ente Parco né di Autorizzazione Paesaggistica, né di Parere Piano Ambientale.

In tutti i casi in cui l’installazione dell’impianto solare termico o fotovoltaico non rientri nelle fattispecie sopra indicate, sia posto sopra strutture aperte (pompeiane, patii, ecc.) o nel caso in cui a corredo della sua installazione sia necessario installare anche altri elementi (ad esempio scale esterne, parapetti ecc.) si dovrà procedere con l’invio della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica.

Se il fabbricato si trova all’interno della rete Natura 2000 (92/43/CEE, 2009/147/CE), indipendentemente dal bisogno di rilascio di Parere Piano Ambientale o Autorizzazione Paesaggistica, sarà necessario fare richiesta di Parere Motivato ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 09/01/2025, all’ente parco quale autorità delegata ai sensi della DGR n. 438 del 22/04/2025.