Il CNI ha trasmesso la comunicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile “Prove sperimentali e ricorso a protocolli non standardizzati”, del quale riportiamo un estratto e invitiamo alla lettura dell’intero Decreto sotto allegato.
Il capitolo G.2.7 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015 (nel seguito “Codice”) include l’esecuzione di prove sperimentali tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio. Qualora dette prove siano condotte secondo protocolli non standardizzati, è previsto che essi siano condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica (“DCPSTAE”).
Allo stato, detta possibilità non risulta espressamente codificata nei vigenti regolamenti di prevenzione incendi, e segnatamente nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e nel D.M. 7 agosto 2012. Ne consegue che il procedimento amministrativo relativo ai protocolli di prova non standardizzati, per i quali è previsto l’intervento della DCPSTAE, sarà definito nell’ambito dei futuri aggiornamenti degli strumenti legislativi e regolamentari, che ne individueranno lo specifico inquadramento.
Nelle more di tale revisione normativa, al fine di fornire comunque una risposta circostanziata all’utenza sulle tematiche in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni operative ritendendo che la procedura del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), prevista dall’art. 3 del DM 7 agosto 2012 in attuazione dell’art.8 del DPR 1° agosto 2011, n. 151, rappresenti la modalità amministrativa più idonea e istituzionalmente coerente per assicurare una valutazione preventiva e formalizzata dei protocolli sperimentali non standardizzati, ai fini della loro ammissibilità nell’ambito del progetto antincendio.
Tale strumento procedurale:
• assicura la tracciabilità e documentabilità delle soluzioni progettuali sperimentali adottate;
• tutela il principio di uniformità istruttoria su scala nazionale;
• consente alla DCPSTAE di esercitare appieno il proprio ruolo di organo centrale di indirizzo, controllo e validazione tecnico-scientifica in materia di sicurezza antincendio, come stabilito dal D.lgs. 139/2006 e dalla declaratoria delle funzioni della stessa.
Disposizioni riguardanti la valutazione dei protocolli di prova non standardizzati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012
Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, il Responsabile dell’attività che intenda avvalersi del Capitolo G.2.7 del Codice presentando protocolli di prova non standardizzati è tenuto a richiedere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) al Comando territorialmente competente, corredando l’istanza con una
specifica relazione tecnica con i seguenti contenuti:
1. Motivazione del ricorso a protocolli non standardizzati (inadeguatezza/mancanza di metodi standard);
2. Specificazione della finalità, tra:
a) verifica delle soluzioni alternative (par. G.2.6.5.2);
b) verifica del livello di prestazione delle misure antincendio (par. G.2.6.4);
3. Descrizione delle prove previste in scala reale o rappresentativa riguardanti:
a) Protezione passiva;
b) Protezione attiva;
c) Analisi chimico-fisiche e termodinamiche;
d) Esodo degli occupanti;
4. Validazione dei protocolli da parte di Laboratori qualificati (ad esempio autorizzati o accreditati);
5. Indicazione dei parametri misurati e criteri di accettazione;
6. Disponibilità del Responsabile dell’attività a sostenere i costi delle prove e della loro supervisione.
Nel caso dei sistemi per la protezione (attiva o passiva) antincendio delle costruzioni, si applica, per quanto compatibile la Lett. Circ. prot. DCPREV n.14229 del 19/11/2012, e si raccomanda che i protocolli di prova non standardizzati proposti rechino indicazioni circa:
– l’allestimento e/o le attrezzature di prova di cui si prevede l’utilizzo:
– la verifica della taratura degli strumenti di misura;
– l’individuazione della sede presso la quale si propone l’esecuzione delle prove.
Nel caso di analisi chimico-fisiche e termodinamiche, il Laboratorio individuato dovrà essere in possesso della strumentazione e delle competenze necessarie per l’esecuzione delle prove non standardizzate proposte, ed il protocollo di prova dovrà contenere le informazioni richieste nel caso precedente.

