Il CNI ha comunicato con Circolare n. 973 del 18/11/2022,  che lo scorso 8 novembre – a seguito di diverse segnalazioni, fra le quali quelle pervenute dall’Osservatorio bandi del CNI, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna – è stato diramato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione un Comunicato del Presidente che – ad integrazione del precedente datato 3 febbraio 2021 – ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura.

Nel dettaglio, il Presidente dell’Autorità si è espresso in merito alla prassi di richiedere, in corso di esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara.

A valle di un excursus relativo all’aumento dei prezzi delle materie prime e delle conseguenti misure adottate dal governo al fine di aggiornare i prezziari vigenti (art. 26, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) – relativamente al quale si rimanda ad una lettura puntuale dell’allegato – con il Comunicato in oggetto la Presidenza precisa che in fase di determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei SIA “non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e relativi corrispettivi” – calcolati secondo il D.M. 17 giugno 2016 – “ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi. Pertanto, anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.”
A seguito del Comunicato del Presidente dell’ANAC, si ritiene opportuno dare indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione lavori in conseguenza dell’aggiornamento dei prezzi.

Nell’ipotesi in cui l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma” della Tavola Z-2, D.M. 17 giugno 2016, sul nuovo importo delle opere.
Per quanto attiene alla Direzione lavori, il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità dei lavori a misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari; per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione
dell’aliquota Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.