Il CNI ha trasmesso con la circolare n. 418 dell’8/05/2026 l’orientamento adottato in merito alla compatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e l’incarico di certificatore energetico, come di seguito riportato.
Il Consiglio Nazionale, in passato, attraverso il parere CNI 20/06/2011, si era espresso per la totale e reciproca incompatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico.
Tale orientamento è stato oggetto di rivisitazione e riesame da parte del Consiglio Nazionale, nella seduta di Consiglio dell’11 febbraio 2026, su sollecitazione del Vicepresidente Remo Giulio Vaudano.
All’esito di tale ulteriore approfondimento, il Consiglio ha deliberato che tale ipotizzata incompatibilità non trova fondamento, diversamente da quanto ritenuto in passato, né con riguardo alla legge n.1086/1971, né con riguardo al d.lgs. n.115/2008, poiché tali normative fanno entrambe espresso riferimento alla progettazione ed esecuzione dell’opera e non ad altre prestazioni.
Infatti, l’art.7, comma 2, della legge 5/11/1971 n.10862 stabilisce che “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto… che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera”.
Sul versante della certificazione energetica (ora “Attestato di Prestazione Energetica”), l’Allegato III, punto 2.3 (“Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”) del d.lgs. 30/05/2008 n.115, per i redattori di A.P.E., richiede esplicitamente, – nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione (lettera a) – “l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”.
Le norme citate prescrivono l’assoluta terzietà – sia del collaudatore statico sia del certificatore energetico – rispetto al processo di realizzazione dell’intervento.
In merito all’individuazione delle attività tecniche riconducibili a tale processo di realizzazione, – diversamente da quanto affermato nel parere reso nel 2011 – il Consiglio Nazionale ha mutato approccio, avendo nel tempo maturato un differente orientamento interpretativo.
In particolare, si ritiene che tale processo comprenda le attività tecniche strettamente connesse alla fase esecutiva dell’intervento, quali la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. Restano invece escluse da detto ambito le attività di collaudo statico e l’attestazione della prestazione energetica, in quanto attività svolte in una fase temporalmente successiva, a opera ultimata, e pertanto non direttamente incidenti sul processo di realizzazione delle opere.
Tale impostazione interpretativa può essere coerentemente estesa anche al collaudo tecnico‑amministrativo, il quale, per espressa previsione, deve essere eseguito da un tecnico che non abbia preso parte alle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, confermandone la natura di attività estranea al processo di realizzazione in senso stretto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il parere espresso con nota del 20/06/2011, prot. CNI n.2741, è da considerarsi annullato e sostituito dal presente parere, così formulato:
Il Consiglio Nazionale, da una complessiva analisi della disciplina di riferimento, ritiene che le norme vigenti non sanciscano espressamente l’incompatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di certificatore energetico per lo stesso edificio o impianto.

