Il CNI ha comunicato con Circolare n. 48 del’8/06/2023 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Atto del Presidente del 17 maggio 2023 (fasc. n. 4752/2022), allegato, ha stabilito importantissimi principi in tema di affidamento dei servizi di Ingegneria e di Architettura e di necessaria osservanza dei criteri di calcolo degli onorari professionali contenuti nel cd “decreto parametri” (DM 17 giugno 2016).

Il tutto è scaturito da una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale, che – unitamente all’OICE – aveva sollecitato un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti della procedura aperta sopra soglia avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto “SERBATOIO DEL VANOI” – Realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e tutela dell’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta, per un valore totale dell’appalto stimato pari a euro 1.170.000,00 oltre cassa professionale e IVA.

In particolare, l’Osservatorio Bandi CNI aveva segnalato all’Autorità Anticorruzione che le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo alla base della gara non fossero chiare, e non vi era pertanto per gli interessati la possibilità di verificare che il corrispettivo fosse stato calcolato secondo i parametri indicati nel DM 17/06/2016.


In aggiunta, il Consiglio Nazionale aveva criticato la avvenuta applicazione di un’unica ID opere, in violazione degli articoli 2, 3 e 4 del decreto parametri e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l’opera.

Nella nota di replica, il Consorzio del Brenta aveva difeso la scelta compiuta, asserendo che non sussiste l’obbligo di utilizzare le tariffe di cui al DM 17 giugno 2016 e che – a suo avviso – “non esisterebbero minimi inderogabili, ma le stazioni appaltanti possono decidere di discordare da questi ultimi, in presenza di esigenze ritenute legittime.”

L’ANAC, valutata la questione, ha dato ragione al Consiglio Nazionale.

In particolare, l’Autorità ha affermato che l’assenza negli atti di gara dei codici riportati nella tavola Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” del Decreto Parametri comporta una evidente mancanza di chiarezza sia in merito alle prestazioni oggetto di affidamento, sia riguardo alle modalità con cui è stato determinato il corrispettivo a base della gara, così come in relazione alla “progettazione definitiva”.

Per quanto concerne la voce “progettazione definitiva”, secondo l’ANAC, la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare quali prestazioni avrebbero dovuto esser considerate ricomprese nell’importo indicato tra quelle di cui all’art. 24 del DPR 207/2010, che fissa i documenti costituenti il progetto definitivo. Inoltre, in riferimento alla voce “incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla redazione del progetto”, sarebbe stato doveroso chiarire quali attività rientrino nell’importo indicato.

Circolare completa CNI n.48 dell’8/06/2023

Documento ANAC-Fasc.4752-2022