Il CNI ha trasmesso la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto «Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i. – Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali».
La nota, della quale riportiamo di seguito un breve estratto, fornisce indicazioni operative in ordine all’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi e ai criteri da seguire nell’impiego di norme e documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali.

PREMESSE:

Il paragrafo G.2.7 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015 (nel seguito “Codice”) include, tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio, la possibilità di applicare norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
Come esplicitato nella Tabella G.2-1 del Codice, tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a disposizioni dell’UE di armonizzazione (marcatura CE) o nazionali (omologazione), deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l’idoneità, per la specifica configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell’attività.

Nell’applicazione del paragrafo G.2.7, Tabella G.2-1, è fondamentale notare che è data pari possibilità di scelta fra norme o documenti tecnici emanati da organizzazioni europee ed extra UE. Tuttavia, in relazione al diverso sistema di qualifica dei prodotti applicato nei diversi paesi del mondo, risulterà in generale più agevole l’applicazione di quelli di origine europea in particolare per quanto concerne la dimostrazione degli obblighi riguardanti l’apposizione della marcatura CE dei prodotti o il rispetto delle classificazioni armonizzate a livello europeo (ad esempio in materia di reazione al fuoco o di resistenza al fuoco).

Oltre alla qualifica dei prodotti, è da notare l’importanza delle indicazioni riguardanti:
a) la necessità di applicare delle norme o documenti tecnici in argomento nella loro completezza (per evitare un’applicazione non corretta perché basata su concetti e realizzazioni parziali ed incomplete);
b) dimostrare l’idoneità della soluzione progettuale all’impiego previsto in relazione ai profili di rischio dell’attività considerata.

LEGGI LA NOTA COMPLETA DEL MINISTERO DELL’INTERNO