Il 16 giugno u.s. alla Camera è stata presentata la proposta di legge sulla responsabilità civile delle professioni tecniche, costruita anche grazie al contributo del nostro sistema ordinistico, del quale riportiamo un breve estratto.
La proposta di legge mira a riformare la disciplina della responsabilità civile dei professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, agronomi e altri), con l’obiettivo di renderla più equa, proporzionata e coerente con i principi costituzionali, garantendo al contempo la tutela dei soggetti danneggiati. Le disposizioni si applicano anche agli altri operatori economici coinvolti nella realizzazione di opere nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni.
Tra le principali novità, viene modificato il regime della responsabilità solidale: salvo i casi di dolo o colpa grave, ciascun professionista risponde dei danni solo in proporzione alla propria responsabilità, pur restando ferma la responsabilità solidale verso il danneggiato e il diritto di regresso tra i coobbligati.
La proposta affronta inoltre il problema della responsabilità degli eredi del professionista. Attualmente, essi possono rispondere anche con il proprio patrimonio personale per debiti derivanti da responsabilità professionali accertate dopo la morte del de cuius. La riforma limita invece tale responsabilità al valore dell’attivo ereditario, escludendo l’aggressione del patrimonio personale degli eredi e mantenendo il diritto del danneggiato al risarcimento attraverso l’assicurazione obbligatoria del professionista.
Viene inoltre introdotto un termine di prescrizione certo per l’azione di responsabilità professionale, fissato in dieci anni dal completamento della prestazione (salvo il dolo), così da garantire maggiore certezza giuridica e coordinare la durata della responsabilità con quella della copertura assicurativa obbligatoria.
Infine, è previsto che il soggetto danneggiato possa agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del professionista, entro i limiti del massimale di polizza, rafforzando così la tutela risarcitoria.
Attualmente il committente è spesso privo di un’effettiva tutela risarcitoria quando, a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera, l’impresa costruttrice risulta cessata o fallita. In questi casi la responsabilità ricade frequentemente sul professionista, o sui suoi eredi, in virtù della responsabilità solidale prevista dal codice civile.
Per superare queste criticità, la proposta di legge rafforza il ruolo dell’assicurazione obbligatoria. In particolare, introduce l’obbligo per i professionisti di stipulare una polizza con copertura ultrattiva di almeno dieci anni, in linea con il termine di prescrizione, valida anche per i danni accertati dopo la loro morte. Inoltre, estende a tutte le imprese esecutrici l’obbligo di una polizza assicurativa decennale a tutela del committente contro i danni derivanti da rovina dell’opera o gravi difetti costruttivi.
La riforma mira così a garantire il risarcimento del danneggiato, distribuire più equamente il rischio tra professionisti, imprese e assicurazioni, limitare la responsabilità patrimoniale degli eredi e rafforzare la certezza del diritto.
Sono inoltre previste norme transitorie per disciplinare l’applicazione della riforma ai rapporti già in corso. Viene modificato anche l’articolo 2236 del codice civile, precisando che, nelle prestazioni di speciale difficoltà, il professionista non risponde per errori tecnici non riconoscibili al momento dell’esecuzione né per prestazioni prive di vizi logici o di errori di diritto. Infine, la proposta contiene una clausola di invarianza finanziaria, escludendo nuovi oneri per la finanza pubblica.
Nel complesso, l’intervento intende rendere il sistema della responsabilità professionale più equilibrato, prevedibile e coerente con i principi costituzionali, assicurando al tempo stesso una più efficace tutela dei committenti.

